PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 24-bis. - (Agevolazioni fiscali in favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici) - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici che li impiegano nelle proprie attività per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici, li impiegano in attività di produzione, di distribuzione e di esercizio relative ai film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

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      3. Sono detraibili le spese di sponsorizzazione, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera e destinate alla produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.
      4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 12, comma 1.
 

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      Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24-bis) - 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione, di distribuzione e di esercizio e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.
      2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.
      3. Per usufruire dei benefìci l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.
      4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione

 

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necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero - Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.
      5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia».

      2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2007.

Art. 2.

      1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

          «e) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste dall'articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

          e-bis) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche di cui al comma 8 dell'articolo 2, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale».

      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con propri decreti, adottati secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, individua le risorse e

 

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le modalità di attuazione delle lettere e) ed e-bis) del comma 3 del medesimo articolo 12, introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione). - 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all'acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).
      2. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. Per l'adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisala».

Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che la quota spettante alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento».

Art. 5.

      1. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti di memoria digitale, realizzati con qualsiasi tecnologia, dischi, nastri e cassette che contengono programmi audiovisivi preregistrati».